STATUTO

della Federazione Italiana Volontari della Libertà -FIVL-

 

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F. I. V. L.

 

FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ

(Ente Morale D.P.R. 16-4-48 n. 430)

 

STATUTO

 

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI

Articolo 1

È costituita una Federazione di Associazioni di Partigiani, di Patrioti, di Combattenti della Campagna di Liberazione, di Reduci della deportazione con la denominazione di: FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ – F.I.V.L.

 

Articolo 2

La Federazione ha sede organizzativa in Roma ed è rappresentata in Milano. Possono far parte della F.I.V.L. tutte le Associazioni legalmente costituite fra i Partigiani, Patrioti, Combattenti della Compagna di Liberazione e Reduci della deportazione, aventi uno Statuto non contrastante con il presente Statuto federale.

L’adesione alla Federazione deve essere deliberata dagli organi competenti delle singole Associazioni a norma dei rispettivi statuti.

 

Articolo 3

La Federazione Italiana Volontari della Libertà è apolitica e apartitica.

 

Articolo 4

La Federazione Italiana Volontari della Libertà ha lo scopo di:

a) salvaguardare lo spirito della Resistenza valorizzandone il patrimonio morale, mantenendo fede agli ideali di indipendenza, di libertà democratica e di civiltà propugnati nella Lotta di Liberazione;

b) glorificare i Caduti per la Lotta di Liberazione ed eternarne la memoria, prestando opera di assistenza morale e materiale ai loro congiunti e famigliari;

c) svolgere e potenziare tutte le attività di carattere assistenziale utili e necessarie alla tutela degli interessi dei Volontari della Libertà;

d) promuovere a tale fine centri culturali e di ritrovo intesi a rinsaldare il senso di fraterna solidarietà far i Volontari della Libertà.

 

TITOLO II – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 5

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio Federale;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente e i Vice Presidenti;

d) il Collegio dei Sindaci.

 

Articolo 6

Il Consiglio Federale è composto da due delegati di ogni Associazione. Ogni Associazione è tenuta a nominare i propri delegati nell’assemblea generale annuale dei soci. I componenti del Consiglio Federale durano in carica un anno e sono rieleggibili.

 

Articolo 7

Il Consiglio Federale si riunisce in Sessione Ordinaria almeno una volta all’anno e in Sessione Straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che almeno un quinto dei membri ne faccia richiesta motivata o anche su richiesta della Giunta o del Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni.

Le deliberazioni del Consiglio Federale sono prese a maggioranza. La votazione viene effettuata a maggioranza relativa; qualora si presentasse la necessità di modifiche statutarie verrà chiesta la maggioranza dei due terzi.

Le riunioni sono valide in prima convocazione, quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammesso il voto per delega scritta nella persona di un altro delegato. Uno stesso delegato non potrà però portare più di due deleghe, oltre la propria.

Nelle operazioni di voto, se la votazione segreta o palese, ottiene la parità anche dopo la ripetizione, la proposta si ritiene respinta.

Di ogni riunione è redatto, a cura del Segretario, il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere conservato in archivio per almeno cinque anni.

 

Articolo 8

Il Consiglio Federale elegge nel suo seno otto membri della Giunta Esecutiva Federale, designa il Presidente e due Vice Presidenti, nomina il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Federale ha potere deliberativo su ogni materia che interessa la vita della Federazione:

a) decide sulle modifiche e variazioni dello Statuto Federale;

b) discute ed approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

c) decide sull’indirizzo e sulle attività della Federazione per il conseguimento degli scopi associativi;

d) coordina le varie Associazioni federate e controlla le attività delle stesse e la disciplina degli associati;

e) decide, in sede di appello, sulla ammissione di nuove Associazioni;

f) delibera con la maggioranza dei due terzi, sulla proposta della Giunta Esecutiva concernente la cassazione dei vincoli federativi delle singole Associazioni.

Il Consiglio Federale è il supremo organo amministrativo deliberante ed ha il preciso compito di dirimere le controversie di carattere amministrativo e disciplinare che dovessero sorgere fra le Associazioni a norma del presente Statuto.

 

Articolo 9

La Giunta Esecutiva Federale è composta da otto membri eletti dal Consiglio Federale oltre il Presidente e i Vice Presidenti, designati dal Consiglio medesimo.

I membri della Giunta durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La Giunta può cooptare –inserendoli nel proprio seno- un Vice Presidente e un membro di Giunta presidenti di Associazioni resistenziali che abbiano più di quindici sedi operanti in almeno più di tre regioni del territorio nazionale. I cooptati devono risultare eletti autonomamente e democraticamente dalle rispettive Associazioni. La cooptazione è sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno sei membri oltre il Presidente. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente.

La Giunta nomina, possibilmente fra i suoi componenti, un Segretario che dovrà curare la redazione delle deliberazioni della Giunta stessa.

 

Articolo 10

La Giunta Esecutiva Federale:

a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Federale, prende le decisioni d’urgenza e le sottopone per la ratifica alla prima seduta del Consiglio Federale;

b) cura l’esercizio finanziario della Federazione distribuendo i fondi alle varie Associazioni federate, controlla l’erogazione di somme per attività assistenziali e sociali, formula un piano di distribuzione razionale dei fondi stessi allo scopo di attuare un organico programma di assistenza materiale, culturale, sportiva e quando è inerente alla tutela degli associati;

c) coordina le varie Associazioni Federate, ne controlla l’attività, delibera sull’ammissione di nuove Associazioni alla FIVL e propone al Consiglio Federale l’eventuale cessione dei vincoli federativi con quelle Associazioni che dovessero venir meno agli impegni statuari sottoscritti all’atto della richiesta di federazione alla FIVL. L’Associazione alla quale la Giunta abbia negato l’ammissione, può ricorrere al Consiglio Federale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento;

d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo i quali, accompagnati da una relazione del Consiglio Sindacale, devono essere presentati al Consiglio Federale per l’approvazione, il primo entro il 30 settembre dell’anno precedente ed il secondo entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

 

Articolo 11

La rappresentanza legale della Federazione spetta a tutti gli effetti al Presidente della Federazione il quale può delegare ad un Vice Presidente le sue funzioni o per un determinato incarico o per un determinato periodo di tempo che non dovrà comunque eccedere i tre mesi.

 

Articolo 12

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio Federale tra persone di provata competenza e sicura onestà.

Esso nomina nel suo seno il Presidente e si riunisce periodicamente ogni tre mesi o comunque qualora lo ritenga opportuno per esaminare e controllare la gestione contabile e amministrativa della Giunta Esecutiva Federale.

Nell’esplicare i suoi compiti procede a termini di legge.

Esso deposita il bilancio con dettagliata relazione entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario annuale. Riferisce al Consiglio Federale per i provvedimenti del caso, in merito a irregolarità riscontrate. Nei casi più gravi può richiedere al Presidente della Federazione la riunione straordinaria del Consiglio Federale.

I componenti restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 13

Il patrimonio della Federazione è costituito da contributi associativi nella misura prevista dal regolamento, donazioni, di enti e privati.

Per il raggiungimento dei fini statuari la Federazione disporrà delle rendite patrimoniali oltre che delle erogazioni eventualmente concesse dallo Stato, nonché di altri eventuali introiti provenienti da concessioni speciali.

 

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI FEDERALI

 

Articolo 14

Non vi è incompatibilità fra cariche associative e cariche federali. Vi è incompatibilità tra le singole cariche federali.

 

Articolo 15

In caso di morte, di dimissioni o di espulsione di membri dei vari organi, essi verranno sostituiti:

a) dalle Associazioni federate se si tratta di membri del Consiglio Federale;

b) dalle Giunta, in base ai risultati delle votazioni dell’ultimo Consiglio Federale, se si tratta di membri della Giunta;

c) dal Consiglio Federale nei casi riguardanti i componenti la Presidenza.

 

Articolo 16

La Federazione può aderire ad organizzazioni a carattere internazionale. La relativa decisione spetta al Consiglio Federale che dovrà deliberare con la maggioranza dei due terzi.

 


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